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Scritto da monia   
mercoledì 19 maggio 2010
           IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2010
         
ALIQUOTE 2010

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE:
  6,30 PER MILLE 
ABOLITA AD ESCLUSIONE DELLE CATEGORIE CATASTALI :
A/1 - ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE
A/8 - ABITAZIONE IN VILLE
A/9 CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTI PREGI ARTISTICI E STORICI

ORDINARIA: 7 PER MILLE, applicabile ai terreni agricoli, alle aree edificabili ed ai fabbricati che non rientrano nei casi sopra indicati
 
SCADENZE DEL PAGAMENTO

16/06/2010 versamento in acconto pari al 50% dell’imposta dovuta
16/12/2010 versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.
Si può effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
 
NOVITA' 2008 - D.L. 93/2008

È esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonchè le relative pertinenze.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992.

L’esenzione si applica anche:
a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune.
b) Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

PAGAMENTO

L’imposta da versare va riferita alla situazione di possesso del corrente anno 2010, ed è proporzionata alla quota ed ai mesi di titolarità del diritto.
Si ricorda, in particolare, che la finanziaria per l’anno 97 prevede , ai fini del calcolo dell’imponibile Ici, la rivalutazione delle vigenti rendite catastali urbane e dei redditi dominicali, nella misura, rispettivamente del 5% e del 25%.

Anche per l’anno 2010, pertanto deve essere eseguita tale rivalutazione per la determinazione della base imponibile I.C.I. Il versamento dell'imposta può avvenire tramite modello F24.
I pagamenti dell'ICI dovuta per immobili ubicati nel Comune possono essere eseguiti presso le agenzie postali sul seguente c/c postale: 
C/C 10041465 intestato a COMUNE di RONCOFERRARO – I.C.I.- SERVIZIO TESORERIA – VIA ROMA 11 – 46037 RONCOFERRARO - MN.

Il pagamento deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso  nel caso sia superiore.

Codici tributo utili per F24:
H541 - codice catastale Comune di Roncoferraro
3901 - ICI per abitazione principale;
3902 - ICI per terreni agricoli;
3903 - ICI per aree fabbricabili;
3904 - ICI per altri fabbricati;
3906 - ICI interessi;
3907 - ICI sanzioni
 
SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Il proprietario di immobili, ovvero titolare di diritto reale di usufrutto, uso e abitazione e di enfiteusi e superficie sugli stessi immobili, anche se contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, o che non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano alcuna attività. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo e' il concessionario. 
 
RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che si accorgono di avere errato o omesso il pagamento dell’ I.C.I. entro un anno dal mancato pagamento di acconto o saldo, possono regolarizzare la propria posizione tramite l’istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO provvedendo ad effettuare il versamento della somma dovuta maggiorandola delle sanzioni e degli interessi di legge evitando così l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge in caso di accertamento da parte dell'ufficio. 

       
ATTI E NORMATIVA   

REGOLAMENTO ICI
AREE FABBRICABILI 2010

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 19 maggio 2010 )
 

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