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Scritto da monia
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mercoledì 19 maggio 2010 |
| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2010 |
ALIQUOTE 2010
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: 6,30 PER MILLE
ABOLITA AD ESCLUSIONE DELLE CATEGORIE CATASTALI :
A/1 - ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE
A/8 - ABITAZIONE IN VILLE
A/9 CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTI PREGI ARTISTICI E STORICI
ORDINARIA: 7 PER MILLE, applicabile ai terreni agricoli, alle aree edificabili ed ai fabbricati che non rientrano nei casi sopra indicati |
SCADENZE DEL PAGAMENTO
16/06/2010 versamento in acconto pari al 50% dell’imposta dovuta
16/12/2010 versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.
Si può effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. |
NOVITA' 2008 - D.L. 93/2008
1° È esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonchè le relative pertinenze.
2° Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992.
3° L’esenzione si applica anche:
a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune.
b) Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. |
PAGAMENTO
L’imposta da versare va riferita alla situazione di possesso del corrente anno 2010, ed è proporzionata alla quota ed ai mesi di titolarità del diritto. Si ricorda, in particolare, che la finanziaria per l’anno 97 prevede , ai fini del calcolo dell’imponibile Ici, la rivalutazione delle vigenti rendite catastali urbane e dei redditi dominicali, nella misura, rispettivamente del 5% e del 25%.
Anche per l’anno 2010, pertanto deve essere eseguita tale rivalutazione per la determinazione della base imponibile I.C.I. Il versamento dell'imposta può avvenire tramite modello F24.
I pagamenti dell'ICI dovuta per immobili ubicati nel Comune possono essere eseguiti presso le agenzie postali sul seguente c/c postale: C/C 10041465 intestato a COMUNE di RONCOFERRARO – I.C.I.- SERVIZIO TESORERIA – VIA ROMA 11 – 46037 RONCOFERRARO - MN.
Il pagamento deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso nel caso sia superiore.
Codici tributo utili per F24:
H541 - codice catastale Comune di Roncoferraro
3901 - ICI per abitazione principale;
3902 - ICI per terreni agricoli;
3903 - ICI per aree fabbricabili;
3904 - ICI per altri fabbricati;
3906 - ICI interessi;
3907 - ICI sanzioni |
SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO
Il proprietario di immobili, ovvero titolare di diritto reale di usufrutto, uso e abitazione e di enfiteusi e superficie sugli stessi immobili, anche se contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, o che non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano alcuna attività. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo e' il concessionario. |
RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che si accorgono di avere errato o omesso il pagamento dell’ I.C.I. entro un anno dal mancato pagamento di acconto o saldo, possono regolarizzare la propria posizione tramite l’istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO provvedendo ad effettuare il versamento della somma dovuta maggiorandola delle sanzioni e degli interessi di legge evitando così l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge in caso di accertamento da parte dell'ufficio. |
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Ultimo aggiornamento ( mercoledì 19 maggio 2010 )
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